In vigoreNormativaCodice civile

Art. 328 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 328. Nuove nozze

Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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