Art. 317 bis c.c.
Testo dell'articolo
Art. 317 bis. Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'[articolo 336](/it-IT/fonte/codice-civile/art-336), secondo comma. [modificato]
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