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Art. 55 c.c. — Immissione di altri nel possesso temporaneo

Testo dell'articolo

Art. 55. Immissione di altri nel possesso temporaneo

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo' escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

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Avv. Federico Papa
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