In vigoreNormativaCodice civile
Art. 53 c.c. — Godimento dei beni
Testo dell'articolo
Art. 53. Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita' delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
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