Art. 51 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente
Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente [modificato] .
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