In vigoreNormativaCodice civile

Art. 42 bis c.c.

Testo dell'articolo

Art. 42 bis. Trasformazione, fusione e scissione

Se non e' espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'[articolo 2498](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2498). L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non piu' di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonche' la relazione di cui all'[articolo 2500-sexies](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2500-sexies), secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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