Art. 998 c.c. — Scorte vive e morte
Testo dell'articolo
Art. 998. Scorte vive e morte
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantita' e qualita'. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
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