Art. 964 c.c. — Imposte e altri pesi
Testo dell'articolo
Art. 964. Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.
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