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Art. 94 c.c. — Luogo della pubblicazione

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Art. 94. Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 [comma abrogato] . COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 [comma abrogato] .

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Avv. Federico Papa
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