Art. 94 c.c. — Luogo della pubblicazione
Testo dell'articolo
Art. 94. Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 [comma abrogato] . COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 [comma abrogato] .
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 94 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
