Art. 886 c.c. — Costruzione del muro di cinta
Testo dell'articolo
Art. 886. Costruzione del muro di cinta
Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per meta' nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non e' diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
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