Art. 854 c.c. — Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Testo dell'articolo
Art. 854. Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso e' ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali. Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
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