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Art. 828 c.c. - Condizione giuridica dei beni patrimoniali

Testo dell'articolo

Art. 828. Condizione giuridica dei beni patrimoniali

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

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