Art. 804 c.c. — Termine per l'azione
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Art. 804. Termine per l'azione
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio [modificato] o discendente ... [modificato] ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio [modificato] . Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
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