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Art. 797 c.c. — Garanzia per evizione

Testo dell'articolo

Art. 797. Garanzia per evizione

Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

1) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia e' dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entita' delle prestazioni ricevute dal donante.

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Avv. Federico Papa
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