AbrogatoNormativaCodice civile

Art. 780 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 780.

[abrogato] ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

40


Aggiornamenti

40 La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere più pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."

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