In vigoreNormativaCodice civile

Art. 768 septies c.c.

Testo dell'articolo

Art. 768 septies. Scioglimento

Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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