Art. 732 c.c. — Diritto di prelazione
Testo dell'articolo
Art. 732. Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finche' dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono piu', la quota e' assegnata a tutti in parti uguali.
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