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Art. 717 c.c. — Sospensione della divisione per ordine del giudice

Testo dell'articolo

Art. 717. Sospensione della divisione per ordine del giudice

L'autorita' giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo' sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredita' o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

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Avv. Federico Papa
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