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Art. 68 c.c. — Nullita' del nuovo matrimonio

Testo dell'articolo

Art. 68. Nullita' del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui e' accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

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Avv. Federico Papa
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