Art. 676 c.c. — Effetti dell'accrescimento
Testo dell'articolo
Art. 676. Effetti dell'accrescimento
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
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