Art. 674 c.c. - Accrescimento tra coeredi
Testo dell'articolo
Art. 674. Accrescimento tra coeredi
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalita' dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volonta' del testatore. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
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