In vigoreNormativaCodice civile

Art. 673 c.c. - Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Testo dell'articolo

Art. 673. Perimento della cosa legata

Impossibilita' della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore. L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

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