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Art. 67 c.c. - Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

Testo dell'articolo

Art. 67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

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