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Art. 664 c.c. — Adempimento del legato di genere

Testo dell'articolo

Art. 664. Adempimento del legato di genere

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non e' affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi e' obbligato a dare cose di qualita' non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi e' una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facolta' ne' puo' essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore. Se la scelta e' lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualita'; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredita', il legatario puo' scegliere la migliore. Se il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa e' fatta a norma del terzo comma dell'art. 631.

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Avv. Federico Papa
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