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Art. 602 c.c. — Testamento olografo

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Art. 602. Testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

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Avv. Federico Papa
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