Art. 536 c.c. — Legittimari
Testo dell'articolo
Art. 536. Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. [modificato] Ai figli ... [modificato] sono equiparati ... [modificato] gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli ... [modificato] , i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli ... [modificato] . 216
Aggiornamenti
216 La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile , le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
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