Art. 52 c.c. — Effetti della immissione nel possesso temporaneo
Testo dell'articolo
Art. 52. Effetti della immissione nel possesso temporaneo
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
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