In vigoreNormativaCodice civile
Art. 500 c.c. — Termine per la liquidazione
Testo dell'articolo
Art. 500. Termine per la liquidazione
L'autorita' giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo' assegnare un termine all'erede per liquidare le attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
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