In vigoreNormativaCodice civile

Art. 490 c.c. — Effetti del beneficio d'inventario

Testo dell'articolo

Art. 490. Effetti del beneficio d'inventario

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. Conseguentemente:

1) l'erede conserva verso l'eredita' tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l'erede non e' tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell'eredita' e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi pero' non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 490 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale