Art. 49 c.c. — Dichiarazione di assenza
Testo dell'articolo
Art. 49. Dichiarazione di assenza
Trascorso un anno [modificato] dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
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