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Art. 481 c.c. — Fissazione di un termine per l'accettazione

Testo dell'articolo

Art. 481. Fissazione di un termine per l'accettazione

Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

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Avv. Federico Papa
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