Art. 460 c.c. — Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Testo dell'articolo
Art. 460. Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredita' puo' esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre puo' compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e puo' farsi autorizzare dall'autorita' giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non puo' il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e' provveduto alla nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528.
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