Art. 451 c.c. — Forza probatoria degli atti
Testo dell'articolo
Art. 451. Forza probatoria degli atti
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 451 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
