Art. 40 c.c. — Responsabilita' degli organizzatori
Testo dell'articolo
Art. 40. Responsabilita' degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
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Note professionali
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