Art. 388 c.c. — Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione
Testo dell'articolo
Art. 388. Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione [modificato] del conto della tutela. La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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