Art. 364 c.c. — Contenuto dell'inventario
Testo dell'articolo
Art. 364. Contenuto dell'inventario
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalita' stabilite nel codice di procedura civile .
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