In vigoreNormativaCodice civile

Art. 352 c.c. - Dispensa su domanda

Testo dell'articolo

Art. 352. Dispensa su domanda

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 [modificato] ;

4) i militari in attivita' di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.

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