Art. 35 c.c. — Disposizione penale
Testo dell'articolo
Art. 35. Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila. 126
Aggiornamenti
126 Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera e che "Al sensi dell' articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni: [...] e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione del codice"."
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