Art. 317 c.c. — Impedimento di uno dei genitori
Testo dell'articolo
Art. 317. Impedimento di uno dei genitori
Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilita' genitoriale [modificato] , questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo. [modificato]
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