In vigoreNormativaCodice civile

Art. 307 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 307. Revoca per indegnita' dell'adottante

Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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