Art. 307 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 307. Revoca per indegnita' dell'adottante
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato [modificato] .
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Note professionali
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