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Art. 306 c.c. — Revoca per indegnita' dell'adottato

Testo dell'articolo

Art. 306. Revoca per indegnita' dell'adottato

La revoca dell'adozione puo' essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

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Avv. Federico Papa
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