Art. 300 c.c. — Diritti e dovevi dell'adottato
Testo dell'articolo
Art. 300. Diritti e dovevi dell'adottato
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato ne' tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
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