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Art. 2957 c.c. — Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Testo dell'articolo

Art. 2957. Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

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Avv. Federico Papa
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