Codice civile › Libro VI › Titolo V › Capo I › Sezione IV · Del termine della prescrizione
Art. 2953 c.c.
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
Art. 2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
In breve
L'art. 2953 c.c. disciplina il fenomeno della cosiddetta "actio iudicati", ovvero la conversione del termine di prescrizione breve in termine ordinario decennale per effetto di una sentenza di condanna passata in giudicato.
Dal quesito «Art. 2953 c.c.: prescrizione, giudicato e decreto ingiuntivo» →Chiedi sull'art. 2953 c.c.
Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.
Cita l'art. 2953 c.c.
Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.
Art. 2953 c.c. (Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi) «I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.»
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