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Art. 295 c.c. - Adozione da parte del tutore

Testo dell'articolo

Art. 295. Adozione da parte del tutore

Il tutore non puo' adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

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