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Art. 294 c.c. — Pluralita' di adottati o di adottanti

Testo dell'articolo

Art. 294. Pluralita' di adottati o di adottanti

E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi [modificato] . Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

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Avv. Federico Papa
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