In vigoreNormativaCodice civile
Art. 2928 c.c. — Assegnazione di crediti
Testo dell'articolo
Art. 2928. Assegnazione di crediti
Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
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