Art. 2910 c.c. — Oggetto dell'espropriazione
Testo dell'articolo
Art. 2910. Oggetto dell'espropriazione
Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile . Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.
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