Codice civile › Libro VI › Titolo IV › Capo I · Disposizioni generali
Art. 2909 c.c.
Cosa giudicata
Art. 2909. Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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Art. 2909 c.c. (Cosa giudicata) «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.»
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