Codice civile › Libro VI › Titolo IV › Capo I · Disposizioni generali

Art. 2909 c.c.

Cosa giudicata

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Art. 2909. Cosa giudicata

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

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Art. 2909 c.c. (Cosa giudicata) «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.»

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Fonte: Normattiva, testo vigente · Come produciamo i contenuti

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