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Art. 2908 c.c. — Effetti costitutivi delle sentenze
Testo dell'articolo
Art. 2908. Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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